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Dal 23 novembre il via al Registro unico Nazionale del Terzo settore

Era il 2017 quando, con l’entrata in vigore del Dlgs 117/2017, è stato istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Ora, a quattro anni di distanza, sono iniziate le operazioni di trasmigrazione degli enti del Terzo settore verso il Registro unico nazionale.

La notizia è arrivata il 26 ottobre, con la pubblicazione del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 561, che ha indicato il 23 novembre come data di inizio per la trasmigrazione e ha sancito, quindi, l’inizio dell’effettiva operatività del Registro unico.

Oltre alla migrazione, dal 24 novembre, ha avuto inizio anche l’iscrizione al Registro da parte degli enti di nuova costituzione e di quelli non ancora inscritti ai registri regionali e provinciali.

È, questo, un passo fondamentale per l’attuazione della riforma del Terzo settore. In questo modo, infatti, tutti gli enti iscritti al Registro, potranno essere qualificati come ETS (Enti del Terzo settore) e, di conseguenza, potranno usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla riforma e del riparto del cinque per mille dell’Irpef destinato al volontariato. Infatti, nonostante l’iscrizione al Registro unico non sia obbligatoria, gli enti non iscritti, si vedranno negate queste agevolazioni.

La platea potenziale di istituzioni che potranno prendere parte a questo processo è di 362.634 tra organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Asp), fondazioni ed enti qualificate come Onlus.

In base alla tipologia di ente, ci saranno alcune differenziazioni nella procedura da seguire per la trasmigrazione verso il Registro unico:

  • Nel caso delle Odv e delle Aps iscritte ai registri regionali, a partire dal 23 novembre, le Regioni e le Province autonome di appartenenza avranno a disposizione 90 giorni (fino al 21 febbraio 2022) per comunicare al Registro unico i dati degli enti che prima erano iscritti nei rispettivi registri.

  • Per quanto riguarda le Aps nazionali (comprese le articolazioni territoriali e i circoli affiliati), sarà compito dell’Ufficio che, all’interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si occupa del registro nazionale delle Aps, comunicare al Runts per via telematica i dati delle iscritte. La differenza, rispetto alle Odv e alle Asp iscritte nei registi regionali, sta nel fatto che in questo caso è stato posto un duplice termine nella fase iniziale del procedimento, uno di 30 giorni per l’invio dei dati dell’ente e un altro di 90 giorni per l’invio dell’atto costitutivo e dello statuto.

In entrambi i casi, al termine della comunicazione dei dati, seguiranno 180 giorni per verificare che, per ogni ente, sussistano tutti i requisiti previsti per l’iscrizione al Registro unico. Trascorso questo periodo, nel caso in cui l’ufficio di competenza non abbia riscontrato alcun problema, l’ente può considerarsi “idoneo” all’iscrizione nella sezione di provenienza.

Resta inteso che, fino al momento di iscrizione al Runts, le Odv e le Aps sottoposte al procedimento di migrazione continueranno comunque a godere dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.