Regione Autonoma della Sardegna: istituzione dei codici di esenzione in caso di mutazione a carico dei geni BRCA1 e 2
Riportiamo la prima parte del testo relativo all’istituzione dei codici regionali di esenzione D07-D08-D09 in attuazione dell’art.44, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9. Per chi volesse leggere il testo completo, è disponibile qui.
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con la proposta n. 112044 del 2023, premette che l’art. 44, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, rubricato “Misure in materia di esenzioni dalla compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie di attività di screening”, dispone che “in caso di sospetto diagnostico di patologia neoplastica è attivato il codice di esenzione temporanea dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Le persone portatrici di mutazione dei geni BRCA sono esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni erogate per la sorveglianza clinico-strumentale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l’anno 2023 ed euro 3.160.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (missione 13).
- programma 02 – titolo 1)”.
Il medesimo articolo ha dato mandato alla Giunta regionale di definire i criteri, le modalità e le specifiche tecniche necessarie all’attuazione delle disposizioni.
L’Assessore rappresenta che le specifiche tecniche prevedono l’istituzione dei codici di esenzione e l’integrazione della tabella “A.3 Codici di esenzione vigenti in Regione Sardegna” dell’Appendice versione 3.0 al Disciplinare tecnico flussi informativi sanitari della Regione Sardegna versione 5.0, allegato alla determinazione del Direttore generale della Sanità n. 1472/28454 del 12.12.2022, con le seguenti specifiche:
- codice di esenzione temporanea per condizione denominato “D07 – Sospetto diagnostico di patologia neoplastica”, per i soggetti ai quali venga diagnosticato il sospetto di patologia neoplastica;
- codice di esenzione per condizione “D08 – Mutazione dei geni BRCA”, per tutti i soggetti portatori di mutazione genetica BRCA1 e BRCA2.
Per rafforzare il percorso di prevenzione che consenta l’accesso gratuito presso le strutture pubbliche e private convenzionate accreditate, per le prestazioni sanitarie legate al sospetto diagnostico di patologia neoplastica temporanea per condizione, è necessario che ci siano i presupposti certi per determinare un quadro clinico del paziente che desti il reale e concreto sospetto di neoplasia. In tale senso, è opportuno che il prescrittore esamini le condizioni patologiche del paziente, analizzando le possibili cause ed escludendo, in primis, gli effetti e i sintomi di altra patologia non afferente alla neoplasia.
In particolare, l’Assessore propone che, provvisoriamente, l’esenzione temporanea sia richiesta dallo specialista in caso di valutazione clinica o strumentale altamente sospetta e, in seguito a una fase di monitoraggio, di disciplinare i criteri più puntuali se ne ricorrono i presupposti.
Inoltre, l’Assessore, riferisce che il citato art. 44 della legge regionale n. 9/2023 stabilisce, altresì, che le persone portatrici di mutazione dei geni BRCA sono esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni erogate per la sorveglianza clinico-strumentale.
In tale senso, l’Assessore ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 50/46 del 28.12.2021, ha approvato il Piano regionale di prevenzione 2020/2025, in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale per la prevenzione 2020/2025 (PNP), che prevede uno specifico percorso volto alla prevenzione oncologica, con il quale si intende proseguire nel consolidamento dei programmi organizzati di screening, in particolare per il completamento della transizione verso il modello basato sul test primario HPV-DNA per lo screening del cervico-carcinoma, nonché per lo sviluppo di percorsi organizzati per la prevenzione del tumore della mammella su base genetica (mutazioni del BRCA1 e BRCA2).
L’Assessore, rilevata l’importanza dei percorsi di prevenzione e delle specifiche strategie di profilassi, tenendo conto anche dell’incidenza del fattore ereditario, ritiene opportuno garantire l’attuazione di specifici protocolli di sorveglianza, come da allegato alla presente deliberazione.
Inoltre, i test BRCA1 e BRCA2 rilevano anche il rischio di manifestazioni neoplastiche del pancreas e della prostata, consentendo di pianificare un percorso terapeutico adeguato e di iniziare una specifica consulenza oncogenetica nei familiari, al fine di identificare i portatori ad alto rischio, cui proporre programmi mirati di diagnosi precoce dei tumori associati alle sindromi a trasmissione eredo-familiare BRCA.
L’Assessore, appurato che la diagnosi precoce consente di individuare il tumore in fase iniziale e, quindi, aumentare le possibilità di sopravvivenza, in particolare nei soggetti portatori di mutazioni di geni BRCA1 e BRCA2, ritiene indispensabile attivare un percorso organizzato rivolto specificatamente alla prevenzione.
A tale fine, l’Assessore, considerando la complessità e la particolarità delle patologie oncologiche e di conseguenza l’importanza della prevenzione del tumore alla mammella e dell’ovaio su base genetica (BRCA1 e BRCA2), ritiene di dovere intervenire istituendo un codice di esenzione per condizione “D08 – Mutazione dei geni BRCA” per tutti i soggetti portatori di mutazione genetica BRCA1 e BRCA2.
In ragione di quanto espresso, l’Assessore riferisce di volere inserire i soggetti portatori di mutazione genetica BRCA1 e BRCA2 in appositi programmi di sorveglianza, volti alla diagnosi precoce del tumore al seno e del tumore ovarico, disponendo l’esclusione del pagamento del ticket per le prestazioni ricomprese nei percorsi di screening specifici.