Procrastinabile o meno? Le disposizioni della Protezione Civile per ricoveri e terapie
Milano – Al fine di rendere omogenee eventuali iniziative di riorganizzazione delle attività ospedaliere di ricovero diurno e ordinario e ambulatoriali, il comitato tecnico-scientifico della Protezione Civile ha emanato le seguenti indicazioni generali per la riprogrammazione delle prestazioni garantite dal SSN da considerare clinicamente differibili in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio. Le linee di indirizzo fanno riferimento alle classi di priorità definite dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021.
Attività ambulatoriale
NON PROCRASTINABILE:
- U (Urgente): da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
- B (Breve), da eseguire entro 10 giorni.
PROCRASTINABILE:
- D (Differibile), da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici:
queste prestazioni dovranno essere valutate singolarmente in base al quesito diagnostico; - P (Programmata) da eseguire entro 90/120 giorni.
Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.
Attività di ricovero
NON PROCRASTINABILE:
- ricoveri in regime di urgenza;
- ricoveri elettivi oncologici;
- ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A.
PROCRASTINABILE:
- ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità B e C. Questi casi verranno valutati singolarmente dal Direttore sanitario e dai Direttori delle Unità operative di afferenza della lista di attesa in base alle caratteristiche cliniche;
- ricoveri elettivi classe di priorità D.
Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.