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Procrastinabile o meno? Le disposizioni della Protezione Civile per ricoveri e terapie

Milano – Al fine di rendere omogenee eventuali iniziative di riorganizzazione delle attività ospedaliere di ricovero diurno e ordinario e ambulatoriali, il comitato tecnico-scientifico della Protezione Civile ha emanato le seguenti indicazioni generali per la riprogrammazione delle prestazioni garantite dal SSN da considerare clinicamente differibili in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio. Le linee di indirizzo fanno riferimento alle classi di priorità definite dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021.

Attività ambulatoriale

NON PROCRASTINABILE:

  •  U (Urgente): da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
  • B (Breve), da eseguire entro 10 giorni.

PROCRASTINABILE:

  • D (Differibile), da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici:
    queste prestazioni dovranno essere valutate singolarmente in base al quesito diagnostico;
  •  P (Programmata) da eseguire entro 90/120 giorni.

Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.

 

Attività di ricovero

NON PROCRASTINABILE:

  •  ricoveri in regime di urgenza;
  •  ricoveri elettivi oncologici;
  •  ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A.

PROCRASTINABILE:

  • ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità B e C. Questi casi verranno valutati singolarmente dal Direttore sanitario e dai Direttori delle Unità operative di afferenza della lista di attesa in base alle caratteristiche cliniche;
  • ricoveri elettivi classe di priorità D.

Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.